Manuali

Diritto processuale penale

7. La parte civile

La parte civile è una parte eventuale.

L’art. 74 del Codice di Procedura Civile stabilisce che “l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile”.

Nonostante la partecipazione di un soggetto privato che si affianca alla parte pubblica, abbia suscitato non poco critiche, appare del tutto coerente con l’art. 24 della Costituzione tale partecipazione.

Infatti, se non fosse stato consentito al soggetto che ha subito un danno dal reato di esercitare la propria azione all’interno del processo penale, si sarebbe corso il rischio di vanificare i suoi diritti nell’ipotesi  in cui, non partecipando, non avrebbe potuto esercitare l’azione civile in conseguenza  di una sentenza di assoluzione dell’imputato. In tal modo invece, la parte civile può partecipare al processo penale, tutelando, in detta sede, i propri diritti, anche nei confronti dell’imputato.

La legittimazione a costituirsi parte civile è riconosciuta al soggetto danneggiato dal reato. Pertanto, la legittimazione compete tanto ad una persona fisica, quanto ad una persona giuridica o ente o associazione, ma anche ad un comitato o associazione non riconosciuta. Inoltre, sono legittimati i c.d. successori universali, ricomprendendo in tal modo nella previsione dell’art. 74 del Codice di Procedura Civile, la successione universale tra enti.

L’azione civile per il risarcimento del danno può essere esercitata unicamente nel processo penale e non nel procedimento. Quindi, la costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484 del Codice di Procedura Civile.

L’azione civile può anche essere proposta dinanzi al giudice civile e successivamente venire trasferita nel processo penale fintanto che non sia intervenuta sentenza di merito in sede civile, anche non passata in giudicato (art. 75 del Codice di Procedura Civile).

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