Manuali

Diritto penale

PARTE III - REATI CONTRO LO STATO


CAPITOLO II - REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA


Sezione I - Reati contro l’attività giudiziaria


Calunnia e autocalunnia

Per l’art. 368 del Codice penale e l’art. 370 del Codice penale, il delitto si concreta nel fatto di chi “con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia l’obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato”.

Si vuole fare in modo che l’Amministrazione della giustizia non sia tratta in inganno o fuorviata, nonché che venga leso l’onore o la libertà personale del cittadino incolpevole.

Il reato a cui si riferisce l’insolazione può essere di qualsivoglia natura purché sia preveduto come tale dalla legge e abbia tutti i requisiti per integrare un illecito penale.

Non è quindi sufficiente che il fatto corrisponda ad una fattispecie oggettiva, ma è necessario che non siano presenti cause di giustificazione e il concorso del dolo e della colpa. Pertanto, se il denunciante tace una causa di giustificazione che ben conosce, il reato sussiste.

Il delitto è realizzato se il denunciate accusa taluno di un reato cui faccia difetto il requisito della punibilità (per la presenza di una causa personale di esclusione della pena). In tal caso permane il carattere antigiuridico del fatto (pensiamo al caso di attribuzione di un delitto ad un soggetto che per età o infermità non sia punibile).

Il reato sussiste anche qualora si incolpi taluno di un reato estinto, se l’estinzione avviene dopo la comunicazione all’Autorità. Mentre se l’estinzione del reato avviene prima di tale comunicazione, sussistono dubbi circa l’esistenza della calunnia. In questa sede si ritiene comunque che il reato sia integrato in quanto il procedimento può comunque essere proseguito o iniziato, anche per un reato estinto.

Stesso discorso per l’insolazione di un reato procedibile a querela ove questa non intervenga, in quanto la querela è solo una condizione di procedibilità e non un elemento del reato. Inoltre, la lesione dell’interesse dell’Autorità giudiziaria sussiste ugualmente, in quanto non sarebbe escluso che un’istruttoria venga comunque intrapresa anche se poi si sfocerebbe in una declaratoria di improcedibilità.

La calunnia sussiste anche per l’incolpazione di un fatto che costituiva reato nel momento della comunicazione all’Autorità, ma che poi, per “ius superveniens”, non lo è più.

Il delitto di calunnia sussiste anche quando viene attribuita a taluno una circostanza aggravante che poi abbia indotto l’Autorità giudiziaria a definire quella circostanza come un diverso e autonomo reato (per esempio una circostanza che trasformi il furto in rapina o la minaccia in estorsione).

Inoltre, non è necessario che il fatto sia avvenuto in concreto: esso può essere anche immaginario o inesistente.

Il reato che è oggetto di incolpazione deve essere imputato a persona innocente. È tale non solo il soggetto che non ha commesso il fatto, ma anche colui che lo ha commesso in condizioni diverse che escludano il carattere di illecito penale (si pensi alle cause di giustificazione).

Tuttavia, non può essere considerato innocente l’individuo a cui sia attribuito un fatto di reato che egli ha commesso, ma per il quale non è punibile per effetto di una causa personale di esclusione della pena.

Le modalità di incolpazione possono concretare la calunnia diretta (formale) o indiretta (materiale).

La prima si attua mediante denuncia, querela, richiesta o istanza; la seconda si pone in essere simulando a carico di taluno le tracce di un reato.

Per denuncia si intende qualunque comunicazione all’Autorità giudiziaria o altra persona che abbia obbligo di riferire (pubblico ufficiale). La denuncia può essere verbale o scritta, anonima o sotto falso nome o a mezzo di pseudonimo.

Risponde di calunnia l’imputato che durante l’interrogatorio accusi un innocente, ma non si concretizza calunnia in caso di accusa di taluno per allontanare sé l’imputazione di reato (calunnia per difesa), né l’accusa a taluno per sminuire l’efficacia dell’accusa a proprio carico o avvantaggiarsi di una circostanza attenuante (calunnia per ritorsione).

Non è necessario che la persona sia designata nominativamente, bastando l’indicazione all’Autorità di elementi sufficienti ad identificare l’accusato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che l’accusa deve essere esplicita. In tal modo è stato escluso il reato in caso di semplice disconoscimento della propria firma su di un atto , anche se il disconoscimento lasciava supporre l’incolpazione di persona facilmente individuabile. È stata anche ritenuta rilevante l’accusa fatta “in forma maliziosamente dubitativa” o in forma “subdola o indiretta”.

Quanto alla calunnia indiretta o materiale, le tracce consistono in ogni fatto o circostanza che servono a designare un determinato individuo come certo o probabile autore o compartecipe di un fatto criminoso. Il modo più comune è quello di simulare violenza sulla persona o sulle cose, oppure collocare oggetti indizianti presso il calunniato.

Non rientra nella calunnia il caso della distruzione di un determinante elemento di innocenza dell’incolpato.

Le modalità di incolpazione devono essere tali da rendere possibile l’apertura di un procedimento penale a carico dell’incolpato, anche se determinanti il solo inizio di indagini di polizia giudiziaria.

Il delitto si consuma nel momento in cui la notizia del presunto reato viene a conoscenza dell’Autorità.

Il tentativo di calunnia deve ritenersi ammissibile: si pensi al caso di un soggetto che viene sorpreso a simulare le tracce di un reato.

Il dolo si concreta nella volontà di realizzare il fatto di calunnia diretta o indiretta, con la consapevolezza che l’incolpato è innocente.

Il delitto di calunnia non si realizza per difetto dell’elemento oggettivo del reato, come ad esempio la denuncia a persone effettivamente colpevole ritenuta dal denunciante, per errore, innocente.

La calunnia colposa, commessa per leggerezza, non è punibile.

L’art. 368 del Codice Penale prevede due circostanze aggravanti speciali:

1) incolpazione di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 10 anni o un0altra pena più grave;

2) l’incolpato abbia subito una condanna irrevocabile alla reclusione superiore a 5 anni.

Mentre l’art. 370 del Codice Penale considera come circostanza attenuante speciale il fatto che la calunnia concerna un fatto previsto dalla legge come contravvenzione.

L’art. 8 Legge 7 giugno 1974, n. 220 ha applicato i principi del cumulo giuridico al concorso formale, applicabile al caso in cui una persona accusi falsamente più persone.

L’accusa di una persona presso più Autorità giudiziarie configura un’unico delitto di calunnia.

In base agli artt. 369 e 370 del Codice Penale, risponde del delitto di autocalunnia chiunque mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell’art. 368 del Codice Penale, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi alla Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri.

Lo scopri è chiaramente quello impedire di sviare o ostacolare l’attività della Giustizia.

Le differenze dalla calunnia sono:

1) il soggetto incolpa se stesso e non altri;

2) non è prevista la simulazione delle tracce di un reato;

3) non si accenna alla querela, denuncia o istanza, non potendosi presentare contro se stessi;

4) unico soggetto passivo è l’Amministrazione delle Giusitizia, pertanto non ci sono le circostanze aggravanti previste invece per la calunnia.

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